Si rivolgeva al nostro Team la moglie di un uomo, deceduto in seguito ad una pancreatite acuta severa post procedurale, avvenuta a seguito di endoscopia, chiedendo supporto ai nostri legali e medici legali, per ottenere il giusto risarcimento per sé e per gli altri familiari della vittima (vedova e due orfani), rimasti colpiti dall’evento luttuoso.
Il paziente, in vita affetto da cardias incontinente con piccola ernia iatale, si sottoponeva ad un controllo endoscopico (EGDS) con biopsia.
Dopo circa due giorni dall’esame, il paziente veniva ricoverato per pancreatite acuta severa post procedurale, complicata da infezioni nosocomiali e decedeva nel corso del predetto ricovero.
L’impropria asportazione bioptica ha immediatamente indotto la pancreatite acuta severa che determinava la necessità di ricovero prima nel reparto di chirurgia generale e, in seguito, in terapia intensiva, in quanto il paziente veniva, inoltre, colpito da plurime infezioni nosocomiali (klebsiella penumoniae e morganella) decedendo per insufficienza multiorganica (MOF).
Contestata la responsabilità della struttura, sia per le errate manovre condotte, sia per l’aggressione dei germi nosocomiali, si otteneva grazie al nostro Team, il giusto risarcimento per i familiari, del danno dagli stessi patito per la perdita del rapporto parentale, in conformità alle Tabelle del Tribunale di Milano (si rimanda ai nostri approfondimenti in tema di risarcimento dei danni da perdita e lesione del rapporto parentale).
In tema di infezioni nosocomiali, infatti, si rammenta che l’accettazione di un paziente presso una Struttura ospedaliera comporta “l’assunzione di una prestazione strumentale e accessoria (rispetto a quella principale di somministrazione delle cure mediche, necessarie a fronteggiare la patologia del ricoverato), avente ad oggetto la salvaguardia della sua incolumità fisica e patrimoniale, quantomeno nelle forme più gravi di aggressione”. Tali aggressioni includono, ovviamente, anche le infezioni, contro le quali la Struttura ospedaliera deve adottare tutte le misure ed i protocolli necessari alla relativa prevenzione e cura (Cass. civ. sez. III, 11 novembre 2019, n. 28989).
Grava, dunque, sulla struttura sanitaria la relativa responsabilità contrattuale, che esige l’adempimento di una serie di obbligazioni tra cui, pacificamente, è annoverata anche quella di “garantire l’assoluta sterilità non soltanto dell’attrezzatura chirurgica ma anche dell’intero ambiente operatorio nel quale l’intervento ha luogo; tanto che questa Corte ha affermato, proprio in un caso di infezione batterica contratta in ambiente operatorio, che il debitore (cioè la struttura sanitaria) risponde anche dell’opera dei terzi della cui collaborazione si avvale, ai sensi dell’art. 1228 c.c., dato che la sterilizzazione della sala operatoria e dei ferri chirurgici è compito che non spetta direttamente al chirurgo operatore (sentenza 14 giugno 2007, n. 13953)” (cfr. Cass. civ. Sez. III, Ord. n. 17696), con quanto ne è conseguito anche nel caso di specie.
Se Voi o un Vostro caro è stato vittima di un evento come quello qui descritto, potete contattare la nostra struttura ed avviare gratuitamente l’analisi legale e medico legale, oltre che specialistica del caso e lottare con noi al Vostro fianco, per ottenere il giusto risarcimento del danno subito.
