Focus di approfondimento: I danni iure hereditatis da morte, danno biologico terminale e danno morale catastrofale o da lucida agonia

Nel presente focus di approfondimento, vogliamo trattare dei danni iure hereditatis da morte.

Con il termine iure hereditatis si intendono quei danni che, a differenza di quelli detti iure proprio, sono trasmessi dal de cuius per via ereditaria ed entrano, dunque, nel patrimonio dell’erede o degli eredi, con la morte del soggetto, per via successoria.

Con la recente ordinanza n. 16348 del 12 giugno 2024, la Corte di cassazione ha nuovamente affrontato il tema del danno da perdita della vita, confermando che il bene vita, in quanto tale, è un bene autonomo, fruibile in natura dal solo titolare, dunque, non esiste una forma risarcitoria per il cosiddetto danno tanatologico di per sé, inteso come perdita del bene vita in quanto tale.

In caso di decesso della vittima, i suoi familiari hanno, invece, diritto ad ottenere iure hereditatis, cumulativamente o alternativamente, due diverse tipologie di danno non patrimoniale: il danno biologico terminale ed il danno morale catastrofale.

Il primo richiede che intercorra “un apprezzabile lasso di tempo” tra le lesioni colpose (come quelle cagionate da malasanità) e la morte della vittima, conseguente alle stesse, non potendosi ammettere risarcimento del danno biologico terminale in caso di morte immediata. Occorre, in altri termini, che vi sia una netta separazione tra la lesione e la morte dalla stessa derivante. In caso di morte immediata, infatti, il danno biologico non entra a far parte della sfera giuridica del soggetto che, pertanto, non lo può trasmettere, in via di successione ereditaria, ai propri eredi.

Il danno biologico terminale, peraltro, va distinto dal cosiddetto “danno catastrofale”, che è danno di natura morale.

Qualora l’evento di danno mortale abbia determinato il decesso non immediato della vittima e quest’ultima abbia avuto consapevolezza della propria fine, oltre al danno biologico terminale (consistente, come detto, in un danno biologico da invalidità temporanea totale, che si protrae dalla data dell’evento lesivo sino a quella del decesso), può assommarsi una componente ulteriore di danno da sofferenza psichica, chiamata “danno catastrofale” (detto anche da lucida agonia).

Il danno catastrofale viene ricondotto dalla giurisprudenza più recente, al “danno morale soggettivo”, inteso come cosciente e lucida percezione, nonché attesa, dello spegnimento della propria vita, trattandosi di un pregiudizio che presenta una notevole intensità in termini di sofferenza.

La paura di dover morire, provata da chi abbia patito lesioni personali e si renda conto che esse saranno letali, è un danno non patrimoniale risarcibile solo e se la vittima sia stata in grado di comprendere che la propria fine è imminente; in difetto di tale consapevolezza, da dimostrarsi adeguatamente, non è concepibile l’esistenza del danno in questione, a nulla rilevando che la morte sia stata effettivamente causata dalle lesioni.

Quanto al danno biologico terminale, rileva il “fattore tempo” e, quanto al danno morale catastrofale, rileva “la consapevolezza della fine imminente”.

Queste sono, dunque, le componenti che caratterizzano e differenziano le due categorie di danni non patrimoniali esaminate, trasmissibili iure hereditatis.

Pertanto, in caso di morte sopraggiunta dopo un apprezzabile lasso di tempo dalla lesione ed in presenza di prova della consapevolezza, da parte della vittima, di trovarsi in punto di morte, potrà essere riconosciuto ai suoi eredi (oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali iure proprio, ai quali dedicheremo altro focus) il risarcimento anche di tali danni non patrimoniale iure hereditatis.

Fondamentale, dunque, rivolgersi a chi, come noi, conosce la materia e potrà assistervi nella richiesta risarcitoria piena e completa di tutte le componenti di danno alle quali avete diritto, in caso di decesso di un Vostro caro, conseguente ad un errore medico.