Con una recentissima sentenza pubblicata il 25 ottobre 2024, il Tribunale di Lecce ha riconosciuto un importante risarcimento per la perdita del rapporto parentale a seguito della morte della zia sessantacinquenne, ai nipoti di quest’ultima.
La sentenza è interessante in ambito di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, anche in ambito di malpratica medica, in quanto ha fatto applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano, recentemente adeguate sulla scorta delle raccomandazioni della Suprema Corte di cassazione, mediante l’introduzione del sistema “a punti”.
Per i due nipoti, infatti, rimasti orfani da giovani, la zia deceduta, sorella del loro padre, risultava essere l’unico riferimento affettivo ed il solo collegamento con la loro famiglia di origine. Ai fini della quantificazione del risarcimento, è stata essenziale l’istruttoria condotta, nel corso della quale sono stati sentiti come testimoni, amici, conoscenti e vicini di casa, i quali hanno confermato l’assidua frequentazione dei due nipoti con l’anziana donna, con la quale entrambi condividevano le comuni attività quotidiane. I testimoni hanno, infatti, confermato che fra i nipoti e la zia non c’erano solo tradizionali visite unicamente in occasione delle ricorrenze e vacanze, ma che la perdita improvvisa dell’unico riferimento familiare rimasto avesse lasciato un vuoto incolmabile nelle loro vite. Il giudice ha, dunque, accolto la domanda proposta dai due nipoti della signora ed ha liquidato, in loro favore, un risarcimento per il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, pari a circa 60 mila euro cadauno.
Il giudice ha motivato l’incremento riconosciuto del valore medio previsto dalla tabella per la lesione del rapporto zio-nipote, in questo specifico caso, argomentando che la zia era diventata, per i due nipoti, come una seconda madre, dopo che essi avevano prematuramente perso i propri genitori.
Il danno non patrimoniale sofferto dal prossimo congiunto di una persona deceduta in conseguenza di un fatto fonte di responsabilità civile, avendo natura unitaria e comprensiva di tutti i pregiudizi consequenziali alla perdita di una persona cara, include sia il dolore e la sofferenza in senso stretto, sia la privazione dei benefici morali che il superstite traeva dalla compagnia del defunto, quali la mutua collaborazione ed il piacere della vita comune.
Il ristoro, precisa il giudice leccese, in conformità al dettato della Suprema Corte, deve contemplare tutti i pregiudizi che scaturiscono dalla perdita della persona cara tra i quali il dolore, la sofferenza in senso stretto e la privazione dei benefici morali che il superstite traeva dalla compagnia del proprio caro defunto.
Pertanto, è fondamentale affidarsi a chi sia in grado di valorizzare ogni aspetto relativo anche alle componenti specifiche del caso, conoscendo anche le novità in tema di risarcimento del danno alla persona.
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