Il ginecologo è obbligato a seguire con diligenza la gravidanza delle pazienti altrimenti è tenuto a rispondere in tema di responsabilità professionale.
Corte di Cassazione, Sezione 4 penale, Sentenza 29 settembre 2016, n. 40703 (vedi sotto sentenza completa)
Il ginecologo, ed ogni medico in generale, risponde in tema di responsabilità professionale medica se non segue con diligenza la gravidanza delle sue pazienti. Seguire i pazienti non significa solamente visitarli e predisporre esami diagnostici, ma una corretta condotta professionale medica prevede anche l’ascolto dei sintomi e di quanto viene riportato dal paziente al medico. Se un medico, in questo caso specifico un ginecologo omette di eseguire tutti i controlli che il caso richiede, anche sulla base di quanto riportato dal proprio paziente, risponde di responsabilità medica ed il paziente, e/o i familiari possono richiedere il Risarcimento per il danno subito.
Per responsabilità del medico, in questo caso del ginecologo, si intende:
- Il dovere da parte del ginecologo di assicurare la situazione della propria paziente eseguendo tutti gli esami i controlli che il caso specifico richiede.
- Valutare i sintomi riferiti o appresi dalle sue pazienti.
- Assicurare che la gravidanza segua il suo corso e giunga a compimento senza danni per la madre e per il figlio.
Esempio Pratico:
Un medico ha dovuto rispondere in tema di responsabilità professionale medica e di omicidio colposo.
La sua paziente gli aveva riferito un’infezione di varicella con conseguenti difficoltà respiratorie. A seguito di questa comunicazione il medico non ha provveduto a visitarla ne a disporre l’immediato ricovero. In questo caso quindi il medico non ha tenuto conto di quanto riferito la propria paziente, e non ha provveduto ad effettuare i dovuti controlli ed esami, con conseguenze negative nei confronti della propria assistita. Questa condotta è stata giudicata dalla cassazione come assolutamente sanzionabile ed il ginecologo ha dovuto rispondere in tema di responsabilità professionale e di omicidio colposo.
SCARICA LA SENTENZA INTEGRALE:
Corte di Cassazione, Sezione 4 penale, Sentenza 29 settembre 2016, n. 40703