Il mancato consenso… condanna il Medico e la Struttura

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Il mancato consenso ad un intervento non indispensabile condanna il Medico e la Struttura.

Se un paziente muore, a causa di un intervento non strettamente necessario e senza il consenso informato del paziente, i medici e la struttura sanitaria sono condannati al Risarcimento.

Il Caso concreto:

Un bambino, ricoverato per una colica addominale, subisce un’operazione per un’appendicite.

Dopo l’intervento i medici hanno somministrato un antiemetico ed il giovane è morto per un’intossicazione farmacologica.

I genitori hanno denunciato i medici e la struttura in quanto non erano stati informati del fatto che il bambino dovesse essere operato con anestesia. I genitori infatti appena arrivati in ospedale hanno comunicato che il figlio era allergico al latte ad a determinati antibiotici.

A seguito della somministrazione del farmaco il corpo del bambino aveva reagito con un irrigidimento degli arti superiori e con reazioni extrapiramidali. I medici non hanno riconosciuto la patologia sopravvenuta ed inoltre hanno ritardato le terapie nonostante i continui solleciti della madre, così Il bambino è morto dopo cinque ore di sofferenza dalla somministrazione.

La Cassazione con la sentenza 9180/2018 determina che:

La struttura sanitaria deve rispondere della morte di un paziente quando viene eseguito un intervento non strettamente necessario e senza il consenso informato, in questo caso i medici non hanno neppure considerato le indicazioni delle conseguenze dovute all’assunzione di alcuni farmaci.

La sentenza prevede quindi che il paziente ha il diritto di conoscere con precisione le conseguenze dell’intervento per prepararsi ad affrontarle con la massima consapevolezza. Per la Costituzione la persona umana ha un valore etico in sé e deve essere rispettata in qualsiasi momento in considerazione delle convinzioni etiche religiose culturali filosofiche. (Cass. n. 21748/2007; Cass.  23676/2008,

Dopo aver correttamente informato il paziente ne consegue che:

  • la facoltà per il paziente di poter scegliere diverse opzioni dei differenti trattamenti medici.
  • Il paziente deve avere la possibilità di avere altri pareri e considerazioni da parte di altri medici.
  • La possibilità di rivolgersi ad un alto medico ed ad un’altra struttura
  • La facoltà di rifiutare la terapia e l’intervento proposti e di decidere di interromperla.

La Struttura Sanitaria ed i medici, rispondono della morte di un paziente nel caso abbiano effettuato un intervento non strettamente necessario e senza il consenso informato.

In questo caso l’intervento non era strettamente necessario, inoltre i medici non hanno nemmeno chiesto il consenso ai genitori che avrebbero potuto decidere di non effettuare l’intervento evitando quindi di far somministrare il farmaco al bambino che poi ne ha causato la morte.

I medici erano stati informati dai genitori che il bambino era allergico a diversi medicinali. Gli stessi medici hanno atteso circa due ore da quando si sono presentati i primi sintomi allergici prima che l’anestesista cessasse di somministrare il medicinale.

Questo caso richiama un precedente. La sentenza 847/2010, dove era stato eseguito correttamente un intervento necessario, ma dal quale poi però erano emerse conseguenze dannose.

Il paziente, adeguatamente informato delle possibili conseguenze,  avrebbe potuto rifiutare di sottoporsi all’intervento esercitando il suo diritto all’autodeterminazione.

La Cassazione quindi condanna i medici e la Struttura, riconoscendone la piena responsabilità.

 

SCARICA LA SENTENZA INTEGRALE:

III Sezione Civile della Corte di Cassazione sentenza n.09180_2018

numero verde

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