Il medico deve parlare in modo comprensibile

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Il medico deve parlare in modo comprensibile al proprio paziente. Se al paziente non vengono date tutte le informazioni, oppure vengono fornite informazioni parziali, non si rispetta il diritto all’autodeterminazione del paziente stesso.

Un ospedale è stato condannato al Risarcimento dei familiari di una donna deceduta per un cancro al seno. Nel caso specifico erano stati eseguiti tutti gli esami e si era correttamente identificata la malattia. I medici però  non avevano informato in modo chiaro e comprensibile la paziente della gravità della sua situazione.

L’ospedale ha dovuto risarcire i familiari:

  • sia per il danno da perdita di chance
  • sia per danno morale.

 

perchè:

 

  • Il medico non ha rispettato l’obbligo di informare con un linguaggio chiaro e comprensibile.
  • Il paziente ha ricevuto le informazioni solamente con un linguaggio tecnico.

 

La III sezione della Cassazione ha affermato con la sentenza 6688/2018 che:

“se al paziente viene fornita un’informazione non completa o ancor peggio assente, viene danneggiato il diritto del paziente all’autodeterminazione. L’informazione per essere completa deve rappresentare le caratteristiche della gravità e tutte le componenti di rischio emerse dagli esami clinici sostenuti e deve comunicare in modo chiaro al paziente la gravità e/o l’urgenza tenendo conto delle conoscenze tecniche e scientifiche del paziente”.

Esempio pratico:

Una donna aveva eseguito un’ecografia al seno.

L’ecografista aveva rilevato formazioni ipoecogene e anecogene ed aveva consigliato alla paziente di effettuare una mammografia ed una visita da un senologo.
La donna si è sottoposta ad una mammografia. L’ecografista, visti gli esiti dell’esame ha consigliato alla paziente una visita approfondita per valutare un intervento chirurgico ed ulteriori accertamenti.
A seguito di questo esame la donna è stata visitata dal radiologo che le ha consigliato di effettuare una visita di controllo a 6 mesi.

Dopo 5 mesi però la donna è stata ricoverata. Il motivo del ricovero: un carcinoma metastatizzato. A cui è seguito il decesso dopo un anno e mezzo.

I familiari attribuendo ai medici una condotta professionale non idonea hanno chiesto all’ Asl il risarcimento del danno.

Il Tribunale ha accolto la richiesta parzialmente in quanto ha ritenuto l’Asl responsabile per la condotta del proprio medico. Il Tribunale inoltre ha condannato la struttura al Risarcimento del danno per perdita di chance della paziente in via equitativa ( ritenendola responsabile del reato di lesioni colpose).

La Corte d’Appello ha poi respinto la richiesta

La Cassazione però ritiene che: “le conseguenze dell’errore terapeutico/diagnostico nei casi di malati terminali sono ben descritte dalla Cassazione stessa sez.3, del 18 settembre 2008 n. 23846 e riguardano nello specifica la perdita di qualità della vita, sia per interventi palliativi sia sotto la gestione di se stessa da parte del malato nei limiti delle sue capacità psicofisiche. In questo caso non è intesa come la perdita di una possibilità proiettata ad un futuro miglioramento della propria situazione, ma la mancata fruizione della propria vita normale/ordinaria, nel caso non sia afflitta da gravissimi dolori, e che il paziente possa in modo sufficiente utilizzare il proprio corpo e determinare in modo autonomo le proprie scelte.

L’obbligo di un’informazione chiara e completa da parte del medico

L’obbligo non è limitato al “consenso informato” ma deve trasmettere le informazioni in modo chiaro e comprensibile. Il medico deve rendere consapevole il paziente dei risultati diagnostici in modo che il paziente stesso possa esercitare il diritto di autodeterminazione rispetto alle successive scelte.

Il venire meno, da parte del medico, dell’obbligo informativo può quindi ledere oltre sia l’integrità psico fisica del paziente che il diritto all’autodeterminazione. Questi diritti fondamentali del paziente devono essere tutelati in modo fattivo e concreto. Il medico deve quindi trasmettere le informazioni in modo chiaro e sopratutto comprensibile dal paziente.

La Cassazione quindi determina che:

se un medico effettua un esame diagnostico deve poi informare il paziente, in modo comprensibile.

Il paziente deve poter esercitare liberamente il proprio diritto all’autodeterminazione.

Un’informazione incompleta quindi non rispetta il diritto del paziente. L’informazione deve spiegare in modo chiaro e comprensibile i rischi e la gravità della situazione, e deve tenere conto delle conoscenze scientifiche del paziente.

L’obbligo di informazione quindi comincia già in fase di diagnosi. Il medico deve comunicare i risultati in modo chiaro e comprensibile tenendo conto dei livelli di conoscenza scientifica del paziente. Il medico inoltre deve indicare chiaramente i tempi entro cui effettuare altri accertamenti o trattamenti. La trasmissione delle informazioni non può essere solo un’ illustrazione tecnica senza nessun riferimento temporale.

SCARICA LA SENTENZA INTEGRALE:

III sezione della Cassazione sentenza 66882018

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