L’intervento di routine non inverte gli oneri probatori

Un paziente si ricoverava per un intervento programmato di installazione di bypass coronarico per coronaropatia ostruttiva e moriva pochi giorni dopo l’intervento. Le figlie proponevano domanda di risarcimento danni nei confronti dell’ospedale, denunciando imperizia e negligenza dei medici essendo il paziente deceduto, nonostante fosse stato sottoposto ad un intervento di routine, non urgente e con rischio medio-basso.

Sul punto, la Cassazione aveva sostenuto che, in un intervento classificato di routine, sussiste inversione degli oneri probatori, spettando al professionista dimostrare che le complicanze stesse siano derivate da un evento imprevisto e imprevedibile sulla base della diligenza qualificata e delle conoscenze scientifiche del momento.

Spettava, quindi, in passato, al professionista, in caso di prestazione professionale medico chirurgica di routine, superare la presunzione secondo la quale le eventuali complicanze si siano verificate per omessa o insufficiente diligenza professionale o per imperizia, essendo posto a suo carico l’onere di dimostrare che tali complicanze siano derivate da un evento imprevisto ed imprevedibile sulla base della diligenza qualificata che ci si poteva attendere dal medico e sulla base delle conoscenze scientifiche del momento.

Per interventi di routine si intendono quelli attinenti a settori nei quali la scienza medica abbia già enucleato uno standard curativo universalmente accreditato e non, necessariamente, interventi di non difficile esecuzione.

Si era ritenuto che, in tali interventi, il mancato raggiungimento del risultato determinasse automaticamente l’insorgere di una presunzione di errore medico, con la conseguenza che spettava al sanitario fornire la prova che l’insuccesso dell’intervento era dipeso da caso fortuito o forza maggiore. Il medico, se vorrà andare esente da responsabilità, dovrà dimostrare di aver agito nel rispetto delle linee guida specifiche applicabili al caso, oltre al rispetto delle buone prassi mediche.

Questo orientamento, contenuto nella sentenza n. 975 del 2009, per cui nell’attività medico-chirurgica di un intervento di routine, l’attore è dispensato dal fornirne la prova del nesso di causalità, è stato superato da tutta la successiva evoluzione giurisprudenziale, che colloca in capo al paziente la prova del nesso di causalità materiale tra il fatto e l’evento dannoso.

Ne consegue che, in tema di responsabilità medico-sanitaria, sarà il paziente a dover provare, secondo il criterio del più probabile che non, il nesso di causa tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all’esatto adempimento, l’impossibilità della prestazione derivante da causa a sé non imputabile, dimostrando che l’inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, indipendentemente dalla natura routinaria dell’intervento.

E’, quindi, della massima importanza rivolgersi ad un team di professionisti (medici-legali ed avvocati) affinché il caso possa essere preventivamente e correttamente valutato, evitando cause infondate e costose, ma portando avanti solo quei casi nei quali si possa concretamente provare il nesso di causa tra l’errore del medico ed il danno, oppure tra l’errore e la morte del paziente.

Rivolgetevi alla nostra struttura per essere seguiti in tutte le fasi della richiesta risarcitoria, a partire dalla corretta valutazione sulla fondatezza del caso, per ottenere giustizia ed il giusto risarcimento.