Risarcimento danno chirurgia estetica: il consenso informato.

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Risarcimento danno chirurgia estetica: il consenso informato.

Il consenso informato nel danno da chirurgia estetica, è uno degli elementi che frequentemente genera una responsabilità da parte del chirurgo estetico.

In presenza di un danno da chirurgia estetica:

la mancata somministrazione, o la sua incompleta applicazione, costituisce un comportamento contrario alla diligenza richiesta dalla legge, per cui è possibile chiedere ed ottenere un risarcimento per il danno subito.

Nei casi di danno da chirurgia estetica, l’obbligo del chirurgo estetico, così come di ogni altro professionista, prevede tutta una serie di adempimenti integrativi alla prestazione principale:

  • primo fra tutti, il dovere di “informare” il cliente/paziente di tutte le modalità attraverso le quali egli svolgerà il suo intervento, e della possibilità di successo o meno dello stesso.

L’obbligo di informazione:

è un aspetto fondamentale al fine del corretto svolgimento del rapporto professionale. Il paziente/cliente infatti, non essendo consapevole di tutti i problemi coinvolti, si affida completamente al professionista; il dovere di informazione, quindi, nasce proprio dalla necessità di equilibrare la disparità di condizioni tra cliente e chirurgo.

L’informazione preliminare è fondamentale:

soprattutto in ambito medico, (e a maggior ragione nell’ambito della chirurgia estetica), dove sono molto frequenti i casi di responsabilità dovuta ad una informazione non corretta al paziente sui possibili esiti dell’intervento e sugli eventuali rischi che potrebbero generare un danno da chirurgia estetica.

L’obbligo di informazione prevede anche:

la sollecitazione, la dissuasione e l’esposizione di tutte le questioni che potrebbero impedire il buon esito dell’operazione, o comunque che possano generare un rischio di generare un danno da chirurgia estetica.

Fatte queste considerazioni, nel caso in cui il medico non informi il paziente sui rischi dell’intervento, il medico potrà essere condannato a risarcire il danno patito dal paziente per danno da chirurgia estetica e per la mancata corretta comunicazione sul consenso informato.

La giurisprudenza afferma che:

la violazione dell’obbligo di informazione costituisce responsabilità del medico in tutti i casi in cui, dall’intervento, scaturiscano effetti lesivi, indipendentemente dal fatto che l’intervento sia stato eseguito correttamente.

In merito al contenuto della prestazione del chirurgo estetico, rimane fermo l’obbligo per quest’ultimo di prospettare al paziente, realisticamente, le possibilità dell’ottenimento del risultato perseguito.

L’inadempimento dell’obbligo di una corretta informazione costituisce una delle ipotesi più rilevanti a far sorgere una responsabilità e quindi un danno da chirurgia estetica.

La giurisprudenza, valuta con maggior rigore il dovere di informazione del professionista; in quanto, gli interventi estetici sono diretti ad un miglioramento dell’aspetto fisico e non alla guarigione da una malattia.

CASO CONCRETO:

Sentenza 24.7.2017, n. 8243

Una donna, si è sottoposta ad un intervento di chirurgia estetica (mastoplastica additiva) con l’intenzione di migliorare l’aspetto del proprio seno.

A seguito di questo intervento però, la donna avvertiva una sensazione di anestesia alle areole per molto tempo che  aveva causato diverse complicanze anche durante la gravidanza ed il parto oltre a disagi psicologici e nella sfera intima sessuale.

La donna affermava che il il medico che ha eseguito l’intervento, non aveva descritto con precisione la tipologia dell’intevento stesso e non aveva avvisato la paziente delle possibili conseguenza anche negative.

La donna ha deciso di procedere in giudizio richiedendo il risarcimento per il danno subito e per la mancanza di consenso informato.

Il giudice, dopo aver richiamato, l’orientamento della Suprema Corte circa la distribuzione dei carichi probatori richiamando tra l’altro la giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema proprio di chirurgia estetica ha affermato che:

«la mancata richiesta del consenso costituisce autonoma fonte di responsabilità qualora dall’intervento scaturiscano effetti lesivi per il paziente; per cui nessun rilievo può avere il fatto che l’intervento medesimo sia stato eseguito in modo corretto»

(Cass. 1950/1967; Cass. 1773/1981; Cass. 9705/1997; Cass. 5444/2006)

Di conseguenza:

«grava sul paziente l’onere di dimostrare: i) la sussistenza del nesso causale tra la lesione del suo diritto alla autodeterminazione e la lesione della salute derivante da una prevedibile conseguenza di un intervento chirurgico correttamente eseguito ma non correttamente assentito dal paziente (dovendo il paziente provare, anche mediante presunzioni, che ove adeguatamente informato avrebbe rifiutato l’intervento); ii) la sussistenza del danno derivante dalla mancata informazione, danno declinabile sia in termini di lesione del diritto alla salute (per le conseguenze invalidanti derivate dall’intervento) sia in termini di lesione del diritto all’autodeterminazione (purché ne sia derivato un pregiudizio non patrimoniale di apprezzabile entità)» (Trib. Milano 24.7.2017, n. 8243, in “Resp. Medica”, n. 4/2018).

A pochi mesi di distanza, tuttavia, il Tribunale di Bari enuncia il seguente principio:

«quando ad un intervento di chirurgia estetica consegua un inestetismo più grave di quello che si mirava ad eliminare o ad attenuare, all’accertamento che di tale possibile esito il paziente non era stato compiutamente e scrupolosamente informato, consegue ordinariamente la responsabilità del medico per il danno derivatone, quand’anche l’intervento sia stato correttamente eseguito» (Trib. Bari 19.2.2018, n. 753, in “Resp. Medica”, n. 4/2018).

2° CASO CONCRETO:

Un uomo si è rivolto ad una clinica per un intervento estetico al proprio naso.

Nello specifico si trattava di rinosettoplastica, ovvero il prelievo di cartilagine dall’orecchio e nel relativo innesto per riparare una precedente eccessiva rimozione del gibbo-osteo-cartilagineo.

L’intervento però non andò bene:

in quanto la porzione di cartilagine estratta dall’orecchio cedeva subito dopo l’applicazione inoltre l’orecchio era stato irrimediabilmente danneggiato.

Il paziente attivò una richiesta di risarcimento sia nei confronti della clinica che del medico.

La richiesta del risarcimento fu avanzata sia per i danni subiti, che per la mancanza di informazione circa i rischi che l’intervento comportava.

Secondo il Tribunale di Bari, grava sul medico (e sulla struttura sanitaria) l’onere di provare di aver informato il paziente. Secondo il Tribunale, il paziente non si sarebbe sottoposto all’intervento se fosse stato correttamente informato di un possibile esito negativo.

In questo caso, quindi, non solo vi è la prova del verificarsi di un danno, ma anche della sua dipendenza causale dalla condotta del medico nel non aver adeguatamente informato il paziente.

 

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