
In caso di danno da errore medico in sala parto: quali sono i danni risarcibili?
Quali sono le differenze tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale?
- I danni causati in sala parto possono essere molteplici, sia nei confronti del feto che della madre.
- I danni subiti, siano essi lievi permanenti o mortali sono catalogati in due tipologie danno patrimoniale e danno non patrimoniale.
Danni subiti dal feto.
Quando si parla di danno non patrimoniale subito dal feto si intende:
qualsiasi danno che abbia alterato l’integrità psico-fisica (danno biologico).
Questa tipologia di danno prevede un risarcimento che viene liquidato tenendo conto della gravità del danno subito a livello fisico ed anche delle ripercussioni sugli aspetti dinamico-relazionali e psichici del bambino.
Quando si parla di danno patrimoniale subito dal feto si intende:
quella tipologia di danno che determina una futura incapacità da parte del bambino a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Questa tipologia di danno viene risarcita come lucro cessante e l’importo del risarcimento normalmente viene calcolato dal giudice.
Anche la madre che abbia subito un danno
sia esso lieve, permanente o mortale, ha diritto ad un risarcimento del danno non patrimoniale. Ad esempio se a causa dell’errore medico in sala parto, perde la capacità e possibilità di procreare ad esempio per l’asportazione dell’utero, può essere risarcita per danno biologico ed anche per le ripercussioni psicologiche.
La madre può essere risarcita anche per la perdita del feto durante il parto così come per il danno da nascita indesiderata quando i medici non comunicano eventuali malformazioni del feto che avrebbero fatto decidere per un’interruzione di gravidanza.
Inoltre entrambi i genitori possono essere risarciti per le spese sostenute relative alla cura ed assistenza necessarie durante la vita del bambino e del danno patrimoniale nel caso in cui uno o entrambi i genitori abbiano abbandonato l’attività lavorativa per le esigenza di assistenza del figlio invalido.
Da ultimo,è bene precisare che:
come pacificamente riconosciuto dalla dottrina e giurisprudenza, il contratto di spedalità è un contratto con effetti protettivi nei confronti di terzi e, segnatamente, del nascituro nonché del padre (cfr. ex multis Cass. n. 14405 del 2011) che, pertanto, gode della medesima protezione dovuta alla madre ed al nascituro stesso. Ciò implica che anche il padre (e talvolta i nonni e fratelli o sorelle già nati) ha diritto al giusto risarcimento dei pregiudizi dallo stesso patiti in conseguenza o della morte del proprio figlio o per i danni dallo stesso esitati o per eventuali danni diretti o riflessi della propria moglie/convivente
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