Il danno da nascita indesiderata

La gravidanza ed il parto rappresentano nella vita di ogni donna, una fase ricca di speranze, gioia, attesa e paure.
L’arrivo di una nuova vita e di un nuovo membro della famiglia è un momento emotivamente ricco e contrassegnato da sentimenti ed emozioni molto intense e, talvolta, contrastanti.
Purtroppo, sul piano medico, la gravidanza resta una fase critica, presentando aspetti di rischio per la salute della madre e del feto.
Naturalmente, le conseguenze dannose che possono riverberarsi sull’integrità psicofisica della gestante e del bambino, se determinate da un errore medico, sono anche d’interesse giuridico ed espongono i responsabili al risarcimento dei danni cagionati a tutti i soggetti vittime dirette e indirette.
In particolare, tra le numerose fattispecie che possono configurarsi, occorre trattare, in primis, del cosiddetto “danno da nascita indesiderata”, conosciuto, nel dibattito internazionale, anche come “wrongful life”. Esso si verifica quando il bambino – che sia nato gravemente disabile – ed i genitori agiscono nei confronti del medico curante della madre, ovvero della struttura sanitaria, sul presupposto che i sanitari non ne abbiano impedito la nascita, omettendo
d’informare i genitori dell’effettivo stato malformativo del feto, o errando nell’interpretare gli esami clinici effettuati durante la gestazione. Il presupposto giuridico di tale azione giudiziaria consiste nel fatto che, se i genitori avessero avuto informazioni appropriate in merito alla situazione sanitaria, ovvero all’integrità psicofisica, del nascituro, essi, in particolare la madre, avrebbero potuto interrompere la gravidanza ed evitare la nascita.
L’omessa informazione può riguardare sia una malattia genetica preesistente, non diagnosticata in tempo per l’espletamento dell’aborto terapeutico, sia il
danno provocato da errore medico.
A fronte di un intenso dibattito dottrinale e giurisprudenziale svoltosi negli ultimi quindici anni, peraltro non scevro di venature metagiuridiche ed ideologiche, la Suprema Corte di cassazione ha, infine, riconosciuto che in capo al minore nato disabile non sussista il diritto a non nascere se non sano, quindi, in definitiva, che la nascita di una vita, ancorché sia più o meno gravemente malformata, non costituisca, di per sé, un danno da risarcire.
Diversa è la posizione dei genitori e degli altri aventi causa; in particolare la madre, il padre ed eventuali fratelli nati precedentemente al fratellino malformato, si trovano a dover subire, in conseguenza della nascita – sempre che sia frutto di errore ed omissione da parte medico – stravolgimenti radicali
della propria esistenza che sono oggetto di tutela giudiziaria e determinano il risarcimento dei danni cagionati sia di ordine patrimoniale che non
patrimoniale (es: morale, biologico, esistenziale).
In particolare, la cassazione (Cass., SS. UU., 22 dicembre 2015, n. 25767) ha statuito i seguenti principi ai fini del risarcimento del danno ai congiunti del nato malformato:

  • in materia di attività medico-chirurgica, l’obbligo di informare la gestante degli esami diagnostici effettuabili preventivamente per conoscere patologie fetali, idonee ad orientare la scelta tra l’interruzione o la prosecuzione della gravidanza, assume autonomo rilievo, nel rapporto contrattuale, rispetto a
    quello relativo alla verifica degli esiti di esami già effettuati ed alla valutazione della necessità di approfondimenti, sicché la sua violazione implica una
    responsabilità contrattuale del professionista fondata sulla lesione di un diritto all’autodeterminazione a scelte non solo terapeutiche ma anche procreative,
    spettando al sanitario, a fronte della mera allegazione dell’inadempimento di siffatto obbligo di informazione, dare la prova di averlo, invece, adempiuto.
  • il risarcimento dei danno potrà essere riconosciuto, configurandosi un danno da nascita indesiderata, allorquando l’interruzione della gravidanza sia
    stata all’epoca del possibile accertamento delle rilevanti anomalie del nascituro e conseguente grave pericolo per la salute fisica o psichica della
    madre, legalmente consentita e venga provata la volontà della donna di non portare a termine la gravidanza in presenza di tali specifiche condizioni;
  • l’onere di provare tali elementi e la volontà di interrompere, in loro evenienza, la gravidanza è posto a carico della madre ex art. 2697 c.c. (principio della vicinanza della prova), onere che può essere assolto dalla donna anche in via presuntiva, tramite la dimostrazione di altre circostanze dalle quali si possa ragionevolmente risalire, per via induttiva, all’esistenza del fatto psichico che si tratta di accertare (secondo il parametro del più probabile che non);
  • il danno subito dalla gestante per omessa o errata informazione del medico in ordine allo stato di salute del feto è subordinato alla prova della rilevante anomalia del nascituro, dell’omessa informazione da parte del medico, del grave pericolo per la salute psicofisica della donna, della scelta di interrompere la gravidanza ove adeguatamente informata, del danno prodotto dal mancato esercizio della facoltà di interrompere la gravidanza. In particolare, la prova dell’esercizio di tale facoltà da parte della gestante ove esattamente informata, alla luce della natura psicologica del fatto da provare, può essere raggiunta mediante il ricorso alle presunzioni semplici.
    Concludendo, se ricorrono tutti i sopraindicati presupposti, i genitori del nato malformato – ed eventuali altri aventi causa – potranno ottenere il risarcimento del danno patrimoniale, quale, ad esempio, le spese necessarie per il mantenimento e l’assistenza del disabile, l’adeguamento domotico alle sue
    eventuali esigenze di mobilità, gli esborsi necessari per terapie riabilitative, fisioterapiche, farmacologiche o medico-chirurgiche.
    Sul fronte del pregiudizio non patrimoniale, potrà essere riconosciuto ai predetti soggetti il risarcimento per la sofferenza ed il disagio patito a causa di una nascita che essi avrebbero voluto evitare, se fossero stati tempestivamente edotti, nel corso della gravidanza, della malformazione del nascituro.

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