Una partoriente, che aveva già subito diversi parti con taglio cesareo, decedeva in ospedale per rottura dell’utero, in quanto i sanitari omettevano di predisporre ed eseguire in maniera costante il controllo cardiotocografico ed il monitoraggio della ripresa del travaglio e dei suoi effetti sulla pregressa cicatrice isterotomica. Inoltre, la mancata tempestività della diagnosi di pericolo di rottura della parete uterina, rottura poi avvenuta con conseguente shock emorragico e lipotimia successiva, determinava grave sofferenza ipossica a danno del nato e determinava il decesso della madre.
In questo gravissimo caso di malasanità, la difesa della struttura sanitaria aveva sostenuto che non poteva andare incontro a responsabilità, in quanto i medici si erano attenuti scrupolosamente a quanto indicato dalle linee guida, che non obbligavano al controllo cardiotocografico continuo, se non in presenza di specifiche condizioni che, nel caso di specie, non erano presenti.
La paziente presentava algie pelviche, dilatazione zero e testa impegnata che spingeva sulla cicatrice uterina. Tale condizione suggeriva, come da buona prassi medica e, a prescindere dalle linee guida, un controllo costante, che avrebbe rilevato le anomalie e la conseguente rottura dell’utero e consentito un intervento rapido, con effetti salvifici sul feto e sulla madre con elevato grado di probabilità. La donna, invece, nonostante il quadro clinico, è stata lasciata sola per quattro ore, fino all’emorragia a cui faceva seguito il tardivo intervento chirurgico d’urgenza ed il decesso.
Il Tribunale ha riconosciuto la colpa dei medici, precisando che sulla natura delle linee guida, la giurisprudenza abbia ormai raggiunto, da tempo, posizioni consolidate: le linee guida non hanno carattere precettivo, come quello attribuito alle regole cautelari codificate, poiché hanno un più ampio margine di flessibilità; esse hanno rilievo sul piano orientativo della condotta dell’operatore sanitario, facendo salve le specificità del caso. Il rispetto delle linee non determina di per sé l’esonero della responsabilità del sanitario, il quale deve sempre accertarsi se il quadro clinico del paziente impone un percorso terapeutico diverso. Come rammentato dalla Cassazione, le linee guida non sono uno “scudo” contro ogni responsabilità, ma regole cautelari valide solo se adeguate rispetto all’obiettivo della migliore cura per lo specifico caso del paziente.
In definitiva, il rispetto delle linee guida che, a causa della specifiche condizioni cliniche del paziente, si rivelino inadeguate al caso concreto, così suggerendo altra terapia secondo buona prassi medica, non esonerano il sanitario da responsabilità.
Nel caso in esame, come sostenuto dai consulenti medici di parte, la donna avrebbe dovuto essere monitorata costantemente e ciò avrebbe impedito sia la rottura dell’utero (con il conseguente decesso), sia il grave danno biologico al feto. Sono stati, dunque, risarciti dall’ospedale tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dai congiunti della donna (marito, figli, padre, madre e sorella), oltre al danno subito dal bambino che, a causa di ipossia cerebrale, è rimasto invalido al 90%.
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