Legge Gelli in sintesi: cosa cambia?

cosa cambia con la legge gelli

Legge Gelli: dal primo aprile è entrata in vigore la legge: 8 marzo 2017 n.24 nota anche come Legge Gelli (o Legge Gelli-Bianco). 

 

La Legge sottolinea come la tutela del diritto alla Salute debba essere integrata con il diritto alla Sicurezza delle cure in tutti i suoi aspetti:

  • Prevenzione del rischio
  • Correttezza delle prestazioni sanitarie
  • Appropriatezza nell’ approntamento delle risorse strutturali, tecnologiche ed organizzative
  • Tutto il personale, compresi i liberi professionisti convenzionati con il SSN. sono tenuti a concorrervi 


Con questa nuova legge si ribadisce il concetto che la garanzia al diritto alla salute debba essere assicurata con tutti gli strumenti a disposizione delle strutture e degli esercenti le professioni sanitarie.

Lo scopo è di prevenire ed eventualmente gestire il rischio sanitario in modo appropriato in relazione alle risorse a disposizione.

Ogni professionista che esercita la propria attività in ambito sanitario, quindi, è obbligato a concorrere alla prevenzione del rischio connesso alla prestazione sanitaria

Uno degli scopi principali di questa Legge consiste, dunque, nella “responsabilizzazione” di tutti gli operatori e dei professionisti che operano in ambito sanitario integrando il concetto di Senso Civico al concetto di Responsabilità previsto dalla Legge

Oltre ai medici, quindi, sono incluse anche tutte le figure professionali coinvolte nell’erogazione del servizio sanitario ovvero tutti gli esercenti le professioni sanitarie, tant’è che non si parla più esclusivamente di “responsabilità medica” bensì, più estensivamente, di “responsabilità sanitaria“.

Dal punto di vista del diritto sostanziale – altro discorso andrebbe invece fatto dal punto di vista del diritto processuale – a fronte della norma in esame le Strutture Sanitarie continuano a rispondere a titolo di cosiddetta “Responsabilità Contrattuale“, ex articoli 1218 e 1228 del c.c. 

Il singolo Professionista risponderà invece ex art. 2043, cioè a titolo di Responsabilità, cosiddetta Extracontrattuale (o Aquiliana). 

Il testo della Legge prevede inoltre i seguenti punti : 

• Ogni professionista ha l’obbligo di predisporre una copertura assicurativa.

• Le strutture sanitarie hanno l’obbligo di sottoscrivere un’assicurazione.

• Obbligo della conciliazione 

• Procedura per la nomina peritale 

• Procedura giudiziale 

• Eventuale azione di rivalsa nei confronti del professionista da parte della struttura. 

Inoltre: 

• E’ prevista la possibilità di attribuire al Difensore Civico il ruolo di garante della tutela del diritto alla sicurezza delle cure. 

• In ogni Regione viene istituito un Centro per la gestione del rischio e la sicurezza del paziente. La funzione di questo Centro sarà quella di raccogliere tutti i dati relativi a rischi ed eventi avversi e di trasmetterli annualmente all’ Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità 

• Ogni struttura è obbligata a pubblicare sul proprio sito internet una Relazione Consuntiva sugli eventi avversi, sulle cause che li hanno provocati e su eventuali procedimenti legali che ne sono conseguiti. 

• Viene istituito un Osservatorio Nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza in sanità che ha il compito di predisporre linee di indirizzo sulla prevenzione del rischio sanitario, il monitoraggio e l’aggiornamento permanente. 

• E’ previsto l’obbligo di Trasparenza a carico delle strutture, che hanno l’obbligo di fornire su richiesta la documentazione sanitaria agli interessati, con una eventuale integrazione entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. 

• Le strutture sono tenute a pubblicare sul proprio sito i Risarcimenti erogati negli ultimi 5 anni.

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