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Danni subiti all’asilo o a scuola: Risarcimento.

Il risarcimento per danni subiti all’asilo o a scuola, è un dritto per ogni caso previsto dalla legge. L’istituto, infatti, sia esso un asilo o una scuola, ha il dovere di vigilare e tutelare l’incolumità dei propri alunni fino a quando il minore non viene affidato al genitore o ad un altro adulto. E’ previsto il risarcimento per i danni subiti dal bambino a causa di un compagno o di un incidente avvenuto durante la custodia dell’istituto? Vediamo i casi previsti della legge:

Quali sono le responsabilità dell’istituto per danni subiti all’asilo o a scuola?

La sentenza N°213 del 15/03/2018 ha definito i criteri da utilizzare per l’erogazione di un risarcimento per danni subiti all’asilo.

La Corte di Cassazione con la sentenza 3680 del 2011, infatti, stabilisce che il rapporto tra genitori e istituto che ha in custodia il minore è sia di natura contrattuale che extra contrattuale, cosa significa in questo caso?

  1. Responsabilità Contrattuale: quando il risarcimento per danni subiti all’asilo o a scuola viene richiesto perchè gli insegnanti non hanno vigilato correttamente sugli alunni ( Corte di Cassazione 10516 del 2017)
  2. Responsabilità extra contrattuale: quando il risarcimento per danni subiti all’asilo o a scuola viene richiesta a causa di un fatto illecito. (art. 2043 Codice civile).

La Corte di Cassazione stabilisce, quindi, che il danneggiato può richiedere il risarcimento per danni subiti all’asilo o a scuola sia per responsabilità Contrattuale che per responsabilità extra contrattuale che per entrambe le tipologie. Nel caso specifico del Tribunale di Ravenna, il giudice ha stabilito che il rapporto tra i genitori del minore e l’istituto è di natura contrattuale, ovvero, al momento dell’iscrizione viene stipulato un contratto qualificato identificato nel rapporto insegnante-alunno. Questo tipo di rapporto obbliga gli insegnanti al dovere di vigilanza e tutela, come previsto dagli articoli 1175 e 1375 Codice Civile. Gli insegnanti quindi devono controllare e tutelare l’alunno fio al momento della riconsegna ai genitori o ad un altro adulto.

A chi spetta l’onere della prova?

Nei rapporti di natura contrattuale l’onere della prova è a vantaggio del danneggiato. Per ottenere il risarcimento per danni subiti all’asilo o a scuola, occorre semplicemente dimostrare la presenza di un danno e la mancanza di un adempimento ( vigilanza o tutela) da parte dell’istituto L’istituto invece dovrà dimostrare, fornendo adeguate prove, di non aver nessuna colpa e che il danno si è verificato per motivi a lui non imputabili (caso fortuito). L’istituto inoltre non può negare il risarcimento semplicemente attribuendo la colpa alla vivacità del minore: Se un bambino subisce un danno all’asilo o a scuola a causa della sua vivacità o alla vivacità di un compagno, infatti  l’istituto tenuto al risarcimento. La vivacità dei bambini, infatti, è prevedibile e quindi è dovere degli insegnanti vigilare ed evitare che possa provocare danni. L’asilo o la suola sono in questo caso responsabili dei danni subiti dal bambino perchè non hanno rispettato il contratto. L’istituto quindi è stato giudicato colpevole ed è stato condannato al risarcimento per i danni subiti dal bambino.

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